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lunedì 8 febbraio 2010
Gruppo Consiliare
PDL - Carpi

Al Presidente del Consiglio C.
Al Sindaco
Al Segretario Comunale
All’Assessore di competenza
Carpi 06-02-10

INTERROGAZIONE

Oggetto: Chiarimenti in merito alle D.G.n°208/2009 e n° 6/2010 inerenti il personale.

La prima D.G in oggetto racchiude alcune stranezze che nemmeno il tentativo di rettifica della seconda sembra cancellare.

Le delibere sono di competenza dei dirigenti dell’ente che le redigono e firmano e questa appare una normale sistemazione del personale interno, tant’è che essa è il settimo stralcio di un programma triennale, ma ad un certo punto  “su proposta del Presidente” si integra la presente proposta di deliberazione”. Chi è il “Presidente”? Il Sindaco? Se è lui può fregiarsi del titolo di Presidente? Può il Presidente, che sembra essere il Sindaco, proporre una modifica al testo? E’ di sua competenza? Non spetterebbe al dirigente, che sentito il parere del Sindaco e/o della Giunta, rielabora il testo della delibera e la porta in approvazione in una data successiva?
Quindi il Presidente propone di applicare la “norma Brunetta” cioè una disposizione diventata legge il 3 Agosto ’09. Perchè c’è tutta questa fretta di applicare tale norma in vigore da ben 5 mesi? Perchè non è stata inserita nella D.G. n° 144 del 21 Settembre ’09 che riguardava il Sesto stralcio del medesimo programma triennale?
La “norma Brunetta” da la possibilità alle pubbliche aministrazioni di “risolvere unilateralmente” i contratti dei dipendenti con 40 anni di contributi. Si tratta di licenziamento. La “norma Brunetta” (Lg.n°102 del 03/08/09) basa questa azione alle norme del decreto legislativo n°165 del 2001 che attribuisce la potestà a “risolvere i contratti” ai Dirigenti a cui spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e nello specifico al Dirigente di settore cioè a chi gestisce il personale. Come è possibile quindi che sia demandato al Direttore Generale “di predisporre gli atti conseguenti” che, nella D.G. in oggetto, appaiono essere non di sua competenza? Come è possibile che la delibera sia firmata dalla M.Bulgarelli dirigente di quel settore personale a cui veniva tolta una importante competenza prevista dalla legge, e solo in seconda battuta, che avrebbe dovuto autoapplicarsi?

Su quali basi il Segretario Comunale ha dato parere favorevole di regolarità tecnica a questo atto? Può egli farlo o ciò non spetta al dirigente responsabile del servizio – cioè M.Bulgarelli-? E perchè egli da parere solo verbale?

Quanti sono i dipendenti comunali – tra questi quanti dirigenti- che si trovano oggi nelle condizioni di applicabilità della “norma Brunetta”?
Chi deciderà il loro licenziamento? Il Direttore Generale o esso è automatico?
Quanti sono i dipendenti – tra questi quanti dirigenti - degli altri comuni facenti parte dell’Unione Td’A in questa condizione?

Chi è a tutt’oggi il Dirigente di settore del Personale?

Roberto Andreoli
Capogruppo PDL Carpi

13 commenti:

Anonimo ha detto...

Ma non dovrebbe essere il segretario comunale che si fa' garante della legittimita' degli atti? E dov'era ? Dormiva o era al Club del tennis? E chi lo paga? In bilanci cosi' magri iniziamo a tagliare i rami secchi!

Anonimo ha detto...

Riprendo quanto detto in consiglio da Giliola Pivetti: che si potrebbe cominciare a risparmiare togliendo assegni ad personam e ottimizzando il lavoro dei dirigenti. Ma a chi e' utile il lavoro del segretario visto che gia' esiste un direttore generale ed ogni settore ha un proprio dirigente. Non risulta dal curriculum dello stesso che abbia professionalita' cosi' specifiche da potersi ritenere indispensabile!

Carlo

Anonimo ha detto...

Il segretario comunale è "obbligatorio", è la figura del DG che è facoltativa...

Anonimo ha detto...

Non e' proprio cosi'! Noi della lega abbiamo lottato tanto per eliminare quaesta figura che rappresentava la lunga mano del potere centrale.
Comunque mi sembra che il personaggio possa usufruire dell'anzianita' di cui stiamo parlando per essere messo a riposo.

Giliola Pivetti ha detto...

Anche le figure che sono obbligatorie, lo sono perchè una legge le rende tali. Basta cambiare la legge e si vede che ci si può organizzare diversamente.
Chiaro che non spetta al sindaco togliere questa obbligatorietà ora. Perciò quando io parlo del Segretario non intendo quello Generale del Comune, ma del segretario particolare del sindaco, una specie di baby sitter su misura che segue il sindaco ad ogni passo,che nessun sindaco ha mai avuto, che questo sindaco ha chiamato per fargli da stampella. Questo non è certamente obbligatorio, ed è appunto una spesa consistente che potrebbe essere evitata immediatamente.
Nel dir questo faccio salve le qualità personali di questa persona, che infatti ci sono e che, secondo me, vengono mortificate in questo ruolo di balia.

Anonimo ha detto...

ma se il segretario doveva assicurare la legittimita' di una delibera e non poteva aggiungerci niente direttamente, sapendolo, perche' l'ha fatta diventare illegittima?
non doveva informare il dirigente che l'aveva firmata?
se l'atto era diventato illegittimo, poi si poteva modificare?

Anonimo ha detto...

In effetti ,se un atto e' illegittimo ,quindi nullo e privo di validita', anche la sua modifica e' nulla. Si annulla tutto e sai riparte da capo? Ma alla fine, a parte la meschina figura, cosa cambia?

Anonimo ha detto...

Se gli elementi narrati con l'interrogazione del PDL hanno un "fumus", se potrebbero non rilevare sotto l'aspetto tecnico/giuridico (aspetti, tutti da accertare e verificare: vizi di competenza?? violazioni di legge?? abuso d'ufficio??...o altro), rilevano senza dubbio sotto l'aspetto della logicità dello svolgimento procedimento ammnistrativo che, richiede che chi è deputato a chiarire, chiarisca. E se del caso, promuova le dovute azioni di autotutela della P.A. per il ripristino dello stato di legalità e legittimità dei procedimenti a tutela del superiore interesse collettivo.

Anonimo ha detto...

A corollario di quanto uscito oggi su Voce con riguardo ” al caso Bulgarelli” : delibera 208/09 la cui regolarita’ tecnica fu garantita verbalmente dal Segretario Comunale ( o come si legge “assenso carpito dalla giunta”: ..su pressione di chi chi e perche’ ?, viene da chiedersi come mai tale atto sia stato poi emendato successivamente senza che il competente dirigente ne fosse coinvolto.
Le norme in materia sono piuttosto chiare ed esplicite cosiccome non risultano possibili assunzioni di responsabilita’ attraverso comunicazioni verbali. Tale delibera e’ stata pubblicata il 5 gennaio e solo in quella data la giunta ha potuto verificare che le frasi non erano quelle concordate e prevedere una nuova stesura. Cio’ rende manifesto che il Segretario Generale non si e’ rapportato ne’ con la Giunta ne’ con il dirigente competente, come avrebbe dovuto. M c’e di piu’ : la delibera in oggetto oltre a comprendere il settimo stralcio del programma triennale 2007-2009 e’ stata completata, dal dirigente del personale, con il primo stralcio del fabbisogno di personale del triennio 2010-2012. Ora se l’atto e’ nullo per l’intrusione fatta dal Segretario Generale e’ nullo anche il Bilancio 2010

Anonimo ha detto...

Sono carpigiano e rivesto attualmente il ruolo di segretario generale fuori citta’.
Ho trovato stuzzicante il dibattito sugli atti deliberativi di Giunta 208/09 e 6/10.
Sono uomo di legge e vorrei riprendere alcuni punti:
1)la tipicita’ degli atti amministrativi presuppone uno schema legale tipico per
ciascun atto con elementi fondamentali da rispettare, e con condizioni formali precise,
con la conseguenza che l’atto che per qualche aspetto sia difforme (dallo schema) e’
illegittimo e non puo’ non ritenersi tale.
Pertanto ogni difformita’ dal canone di legalita’ e tipicita’ dev’essere eliminata
per ripristinare la correttezza violata (“l’ordine violato”, Tessaro); in altri termini l’atto
nullo non puo’esplicare i suoi effetti, e’ nullo e va sostituito con un atto che non lo sia.
Nel caso di specie, a mio avviso, sono nulli entrambi, sia il primo per palesi vizi
ripetuti e visibilissimi, aggiunti dopo la presentazione del documento alla giunta e dopo
l’uscita del documento dalla giunta, con palese erronea interpretazione del suo intendimento
(l’atto e’ stato modificato subito dopo, per i vizi palesi, visti sotto il profilo del merito, ma
evidenti e pesanti sotto quello della legittimita’).
Il nuovo atto, pur redatto sulla base delle migliori intenzioni, corretto nel merito,
e’ pure nullo, non essendo emendabile l’atto nullo originario e dovendo il tutto essere
riassegnato per essere ripreso e modificato dal dirigente competente (cui e’ stata restituita
la funzione con un passaggio dovuto ma improprio), dovendo essere assegnato a lui il
compito di rifare gli atti e di rimetterli a norma (D.Lgs.150/09, Brunetta).
Se la Giunta approva l’atto, l’estensore e’ il dirigente incaricato: addirittura la nuova
disciplina in vigore da meta’ novembre 2009 chiarisce benissimo questo aspetto,all’Art. 35
(“ Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, è inserito
il seguente: «4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei
competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.”).
La discrezionalita’ e’ possibile per l’ente e agisce sulla sfera del merito, ma la
salvaguardia dell’interesse generale presuppone legittimita’ e liceita’, rispetto di regole giuridiche
(disciplina vigente) e di regole di buona amministrazione.
La P.A. puo’ emanare solo atti previsti dalla legge nelle forme e nei modi di legge, rispettando
le norme che conferiscono poteri ( e responsabilita’)a figure specifiche in modo tassativo.
Nessuno, neanche il Segretario, puo’ esprimere un parere verbale su qualcosa di aggiuntivo
inserito dallo stesso dentro un atto deliberativo in cui il parere tecnico e’espresso per iscritto
da un dirigente.
Nessuno, men che meno il segretario puo’ assegnare o togliere le funzioni a un dirigente,
nella fattispecie non essendo neanche direttore generale , fermo restando che puo’ fare questo solo
il Sindaco con proprio atto.
Carpi e’ la mia citta’ e ho voluto dare un contributo, per quel che puo’ servire.

Anonimo ha detto...

Concordo con quanto gia' da latri richiesto

Se gli elementi narrati con l'interrogazione del PDL hanno un "fumus", se potrebbero non rilevare sotto l'aspetto tecnico/giuridico (aspetti, tutti da accertare e verificare: vizi di competenza?? violazioni di legge?? abuso d'ufficio??...o altro), rilevano senza dubbio sotto l'aspetto della logicità dello svolgimento procedimento ammnistrativo che, richiede che chi è deputato a chiarire, chiarisca. E se del caso, promuova le dovute azioni di autotutela della P.A. per il ripristino dello stato di legalità e legittimità dei procedimenti a tutela del superiore interesse collettivo.

Anonimo ha detto...

Chi lavora negli enti locali, nelle regioni, nei comuni e nelle province utilizza normalmente tre articoli del TU 267/00 : l'Articolo 49 che va in tutti gli atti deliberativi, l'Articolo 97 e l'Articolo 107.Dalla lettura di questi tre articoli si capisce che la prima delle due delibere ha almeno tre punti di illegittimita' che la rendono nulla e priva di effetti.La seconda corregge un atto nullo. La prima delibera riprende la legge, mantenendo genericamente alla Giunta la facolta' di decidere e non assumendo alcuna decisione in proposito, nonostante sia previsto dalla legge che ogni decisione che viene assunta in un atto,debba avere un fine chiaro e motivabile nel pubblico interesse.
-L'art.49 dice chi deve esprimere i "Pareri " sugli atti. Non a caso si intitola "Pareri dei responsabili dei servizi". Tale articolo dispone che "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione". Si tratta dunque di pareri scritti.Non si parla di pareri verbali. Questo e' il primo vizio. La forma deve essere rispettata,per legge.
Solo " dove non ci sono i dirigenti o i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente".Dove ci sono i dirigenti responsabili il Segretario non ha questo compito.E questo e' un altro vizio.
-L'Articolo 97 tratta del Ruolo e delle funzioni del Segretario, tenuto a svolgere "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti", a partecipare " con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta", curandone "la verbalizzazione", oltre a "rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente", potendo esprimere " il parere di cui all'articolo 49" sugli atti, "in relazione alle sue competenze "solo " nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi". E a Carpi sono presenti responsabili di servizio. -Essendo poi presente la figura del Direttore generale, il Segretario non sovrintende in alcun modo allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti responsabili di servizio e non ne coordina l'attività (v.art.108, per la figura del direttore generale).
-L'Articolo 107 relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza" sancisce che "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti” con “ tutti i compiti …. non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni … degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale…". Il comma 4 dello stesso articolo107 sancisce che "le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" .
Per i motivi richiamati mi sembrano molto chiari i vizi che hanno reso e rendono nulle negli effetti le due delibere che, pubblicate nel sito dell’ente, sono ben visibili a tutti nella loro completezza.

Anonimo ha detto...

Ho seguito da casa il dibattito in Consiglio Comunale, ma a Carpi (dove fate anche delle belle cose come la registrazione in diretta che si puo’ vedere da casa), non c’e’ che dire, secondo me, avete un consulente giuridico che NON e’ all’altezza, non si e’ tanto aggiornato dal 1997 in poi!!!!!!.
A parte l’arrabattarsi su aspetti insostenibili, ma ditemi che consulente giuridico della Giunta e’ uno che _SAPENDO CHE IL RUOLO DEI SEGRETARI DEI COMUNI E’ COMPLETAMENTE CAMBIATO CON IL d.Lgs.267, IN VIGORE DALL’AGOSTO 2000, RICHIAMA PER SOSTENERE QUELLO CHE HA FATTO, LE FUNZIONI DEI SEGRETARI CHE ERANO IN VIGORE PRIMA DELLA RIFORMA, CIOE’ PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO CITATO
Dal 2000 il ruolo dei segretari e’ cambiato, e’ stato ridimensionato, le funzioni sono esattamente quelle che ha scritto il collega ne l commento che precede; quelle che ha richiamato STASERA IN DIRETTA il Segretario Generale di Carpi sono quelle di quando i segretari erano dipendenti civili dello stato, quando dipendevano dai Ministeri; CI VUOLE UN BEL CORAGGIO A RICHIAMARLO ORA, COME SE FOSSE ATTUALE (OH, ADESSO I SEGRETARI DIPENDONO DALL’AGENZIA)E TUTTI LI’ FERMI COME SE AVESSE DETTO COSE STRATOSFERICHE ED ESATTE.
Il potere dei segretari un tempo era molto superiore, erano davvero la longa manus dello Stato, poi e’ stato previsto che fossero scelti dai Sindaci (mandato per mandato), con un ruolo di verbalizzanti delle sedute degli organi ed eventualmente di agenti roganti. Niente di piu’.
Basta andare a vedere cosa dicevano le leggi prima e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 267 del 2000, e si capisce che quello che ha raccontato il vostro segretario e’ senza senso.
Come si fa a difendere le proprie funzioni di Segretario richiamando una circolare del ministero emessa nel 1997, quando il ruolo degli attuali Segretari e’ stato definito –in un decreto legislativo del 2000?
Ma scherziamo? E poi lo si manda in onda? Ma che figura fa la Giunta di Carpi?E il Sindaco?

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